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Pensioni: le novità  del 2016

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Documenti - Pensioni: le novità  del 2016

5 Gennaio 2016

Il 2015 si è chiuso con la delusione per la mancata riforma della riforma delle pensioni targata Monti,
Fornero. Ciò nonostante il 2016 porta con sé alcune novità  in ambito pensionistico che riteniamo
utile ricordare riportando una sintesi sia dei provvedimenti approvati con la legge di stabilità  che
quelli previsti da norme precedenti che comunque faranno sentire i propri effetti.
Requisiti per accedere alla pensione
Iniziamo con ricordare quali saranno i requisiti contributivi ed anagrafici per andare in pensione dal
primo gennaio 2016. Con l’applicazione delle previsioni della legge Monti’Fornero, per la pensione di
vecchiaia i lavoratori del pubblico impiego e gli uomini iscritti alle gestioni INPS dovranno aver
compiuto 66 anni e 7 mesi di età , mentre le donne iscritte nella gestione INPS dovranno aver
compiuto 65 anni e 7 mesi. Nel 2018 i requisiti per uomini e donne saranno gli stessi ovvero 66 anni e
7 mesi. In tutti questi casi serve aver maturato almeno 20 anni di contributi. L’altra possibilità  per
andare in pensione è quella di aver maturato 42 e 10 di contributi se uomini, 41 e 10 mesi de donne
indipendentemente dall’età  anagrafica posseduta. Nella legge di stabilità  è stata eliminata la
penalizzazione ovvero il taglio dell’1’2% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto all’età  di 62
anni per i lavoratori usciti negli anni 2012’2014. Per queste persone non saranno riconosciuti gli
arretrati ma la misura vale solo a partire dal primo gennaio 2016. Le penalizzazioni rimangono per
coloro che matureranno i requisiti contributivi dopo il 31.12.2017. La legge di stabilità  inserisce la
possibilità  di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità  facoltativa
fuori dal rapporto di lavoro che comunque non contano per evitare la penalizzazione.
Arrotondamenti periodo contributivo
Da sottolineare che una circolare ministeriale ribadisce che i lavoratori pubblici non possono più
beneficiare dell’arrotondamento dell’anzianità  contributiva ai fini del conseguimento della pensione
o di vecchiaia o anticipata, che era prevista dall’articolo 59 della legge 449/1997. La norma consentiva
di arrotondare alla frazione di mese l’anzianità  contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive
dell’A.G.O (cioè i dipendenti pubblici) ‘ per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni ‘
nonché per gli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste. Pertanto questi lavoratori non possono più perfezionare la
pensione anticipata arrotondando i 41 anni e 10 mesi di contributi a 41 anni 9 mesi e 16 giorni di
servizio (oppure i 42 anni e 10 mesi a 42 anni, 9 mesi e 16 giorni di servizio se uomini).
Va segnalato comunque che l’Inps ha fatto salvo l’arrotondamento dopo il 2011 per perfezionare il
requisito contributivo necessario all’opzione donna (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e il requisito dei 40
anni di contributi che interessa però solo quei lavoratori che mantengono, in virtu’ della salvaguardia
pensionistica, i vecchi requisiti di pensionamento (39 anni, 11 mesi e 16 giorni).
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Opzione donna
Uno degli interventi più significativi in tema di flessibilità  in uscita riguarda le lavoratrici. Coloro che
hanno maturato i 57 anni e 3 mesi di età  (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi entro il 31
dicembre 2015 potranno continuare ad esercitare l’opzione donna ed andare in pensione con il
ricalcolo contributivo dell’assegno. Anche se la decorrenza della pensione sarà  successiva al 31
dicembre 2015. Si correggono in questo modo le due Circolari Inps del 2012 che avevano
indebitamente ridotto di oltre un anno la durata di questo canale di uscita. Per questo regime sono
rimaste in vigore, in via eccezionale, le finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 per le
autonome), e ciò determina che la data di maturazione dei requisiti non coincide con quella di
liquidazione del primo rateo.
Part’Time prima della pensione
Si prevede, in via sperimentale per il triennio 2016’2018, il part time al 40’60% ai lavoratori
dipendenti del settore privato a tempo indeterminato (no pubblico impiego) a cui manchino non più
di tre anni alla pensione di vecchiaia. Cioè a partire dai 63 anni e 7 mesi per gli uomini e a 62\63 anni
e 7 mesi per le donne. Per l’attivazione del part’time servirà  comunque un accordo con il datore il
quale dovrà  farsi carico del versamento dei contributi in busta paga, mentre ai contributivi figurativi
penserà  lo Stato. Tramite questo meccanismo il lavoratore potrà  lavorare ad orario ridotto sino ad un
massimo di tre anni senza subire alcuna penalità  sull’importo dell’assegno dato che il delta
contributivo sarà  erogato dallo stato. E’ previsto però un vincolo annuale di risorse che potrebbe
limitare la platea degli interessati.
In sostanza datore di lavoro e dipendente potranno concordare la trasformazione del rapporto di
lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica)
per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di
lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo
(relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorrerà  alla formazione del
reddito da lavoro dipendente e non sarà  assoggettato a contribuzione previdenziale. In questo modo,
arrivato alla pensione, il lavoratore che avrà  concluso in part time la sua carriera riceverà  comunque
un assegno pensionistico come se avesse lavorato fino alla fine a tempo pieno. Senza penalizzazioni
dovute ad un calo della contribuzione. Il riconoscimento del beneficio spetterà  all’INPS, nel rispetto di
un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni
per il 2018. Qualora il plafond sia esaurito l’attivazione del part’time slitterà  quindi all’anno
successivo. In ogni caso per il decollo della misura servirà  un decreto interministeriale Lavoro’
Economia che dovrà  fissare i criteri attuativi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
stabilità .
Esodati
L’altra novità  è la settima salvaguardia per altri 26.300 lavoratori che nel 2011 avevano siglato accordi
per la cessazione dal servizio o avevano comunque concluso il rapporto di lavoro. In questa
salvaguardia vengono inclusi anche i mobilitati da aziende fallite e nell’edilizia mentre per i lavoratori
in congedo c’è una stretta in quanto la tutela potrà  essere invocata solo da coloro che nel 2011
assistevano figli con disabilità  gravi.
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Il provvedimento ricalca la sesta salvaguardia (legge 147/2014) dalla quale si differenzia per lo
spostamento di un anno di tutti i termini per la maturazione del diritto o della decorrenza della
pensione, secondo la disciplina ante Fornero, e per l’inclusione dei lavoratori titolari del trattamento
edile e dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti
procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, che,
proprio per tale ragione, non abbiano potuto stipulare accordi sindacali.
Resta confermata l’articolazione dei profili di tutela. Quattro in tutto: mobilitati, autorizzati ai
volontari entro il 2011, cessati dal servizio entro il 2011 (anche a tempo determinato) e lavoratori che
assistevano familiari con disabilità  nel 2011. Quest’ultimo profilo tuttavia subisce una pesante
restrizione: in quanto la salvaguardia viene garantita solo ai lavoratori che hanno ottenuto il congedo
ai sensi dell’articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 (non bastano più i permessi) per assistere figli
con disabilità  grave. Restano esclusi coloro che hanno fruito del congedo per assistere ad esempio il
proprio congiunto.
Per quanto riguarda il profilo dedicato alla mobilità  si riconosce la salvaguardia a chi ha maturato il
diritto a pensione entro due anni dalla fine dell’indennità  di mobilità , a condizione però che il
rapporto di lavoro risulti cessato alla data del 31 dicembre 2012. Mentre negli altri tre profili di tutela
(autorizzati ai volontari, cessati dal servizio, in congedo) è richiesta la maturazione della decorrenza
della pensione (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6 gennaio 2017 (sessantesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero).
Amianto
La legge di stabilità  porta prevede anche degli interventi mirati per consentire il pensionamento
anticipato ad alcune categorie di lavoratori esposti all’amianto.
Benefici sull’amianto sono stati estesi anche ai lavoratori addetti alla produzione di materiale
ferroviario esposti alle polveri di amianto. Viene di fatto riconosciuto ai lavoratori di questo
comparto la normativa sull’amianto come “risarcimento” per il lavoro usurante svolto in siti
produttivi particolari e sprovvisti dei necessari equipaggiamenti contro le polveri di amianto sul luogo
di lavoro.
Il provvedimento riguarda gli addetti del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che
hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti
di protezione individuale contro l’esposizione alle fibre di amianto, il beneficio previdenziale (già 
riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori che siano stati esposti
all’amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l’intero periodo lavorativo soggetto
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto,
gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25, per
l’intero periodo di esposizione senza utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Si dispone,
inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda, nei limiti delle risorse assegnate ad
apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 5,5 milioni di
euro per il 2016, 7 mln per il 2017, 7,5 mln per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019)
le cui risorse dovranno essere assegnate tramite un apposito decreto ministeriale. Il beneficio è
riconosciuto a domanda che deve essere inoltrata all’INPS entro il primo marzo 2016.
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Fondo vittime amianto portuali
Viene istituito il fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che siano deceduti
per patologie asbesto’correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali nei
porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 257/1992 entro una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Le procedure e modalità  di
erogazione delle prestazioni saranno stabilite da un decreto del Ministero del lavoro di concerto con
il MEF.
Estensione della No Tax Area
La legge di stabilità  ha previsto l’anticipo, al 2016, dell’estensione della “no tax area”. Per gli over
75enni passa da 7.500 euro a 8mila euro, equiparandola sia pure su un décalage differente a quella
dei redditi da lavoro. Mentre per i pensionati sotto i 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a
7.750 euro.
Indicizzazioni delle pensioni
In considerazione del fatto che l’inflazione programmata per il 2015 si è poi dimostrata più alta
rispetto a quella che è stata l’inflazione reale e l’effetto negativo dell’aumento dei prezzi avrebbe
potuto comportare una trattenuta sulle pensioni, nella legge di stabilità  si prevede di non applicare il
conguaglio sugli assegni pensionistici per il prossimo anno e di effettuare il recupero nel 2017. Per
finanziare le misure sull’opzione donna e l’estensione della no tax area la legge di stabilità  proroga
poi, per altri due anni, 2017 e 2018, una perequazione più leggera sulle pensioni superiori a tre volte
il trattamento minimo Inps (circa 1500 euro lordi) fissata dal Governo Letta (legge 147/2013) sino al
31 dicembre 2016.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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