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L’impatto del ‘DL Concorrenza Concorrenza sulla sulla previdenza complementare

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Documenti / L’impatto del ‘DL Concorrenza Concorrenza sulla sulla previdenza complementare
Documenti - L’impatto del ‘DL Concorrenza Concorrenza sulla sulla previdenza complementare

5 Settembre 2017

Mentre è in corso la fase “due” della trattativa sulla riforma del sistema pensionistico, in cui è previsto anche un confronto sulla previdenza complementare, il 29 agosto 2017, dopo 894 giorni di gestazione in Parlamento, è entrata in vigore la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DL Concorrenza) che introduce le alcune novità  in materia di previdenza complementare.
I temi trattati riguardano: la destinazione della totalità  del TFR ai fondi pensione nel caso in cui la contrattazione collettiva non preveda una percentuale minima; la possibilità  di chiedere la prestazione pensionistica complementare, nei casi di inoccupazione protratta per più di 24 mesi, con un anticipo di 5 anni (che i singoli fondi pensione possono portare a 10) rispetto ai requisiti per la pensione nel regime obbligatorio; in questi casi l’iscritto può chiedere che la prestazione venga erogata sotto forma di rendita temporanea, ossia solo fino al raggiungimento dei requisiti in questione; l’impossibilità , nei medesimi casi, di chiedere il riscatto integrale della posizione, che viene sostituito, appunto, dalla prestazione “anticipata”; l’introduzione del riscatto “per cessazione dei requisiti di partecipazione” anche per le forme di previdenza individuale; la convocazione di un tavolo di consultazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, finalizzato ad avviare un processo di riforma della previdenza complementare.
TFR
Per quanto riguarda il versamento del TFR, il comma 38 lettera a) della Legge sulla concorrenza introduce una modifica all’articolo 8, comma 2, del Dlgs n. 252/2005 prevedendo che, laddove gli accordi collettivi non stabiliscano la percentuale minima del TFR maturando da destinare alla previdenza complementare, il conferimento è totale.
A ben vedere, questa disposizione sembra avere una valenza solo limitatamente a coloro che risultavano iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, gli unici per i quali l’articolo 8 comma 7 del Dlgs n. 252/2005 ammetta tuttora la possibilità  di una destinazione parziale del TFR alle forme di previdenza complementare (per gli iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva, invece, il versamento integrale del TFR è obbligatorio per legge).
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Se tale ipotesi restrittiva fosse confermata verrebbe meno lo spirito con il quale è stata pensata la modifica: quello di agevolare l’iscrizione dei più giovani che manifestano molte ritrosie nel conferire tutto il TFR ai Fondi pensione. Come sindacato siamo propensi per un’interpretazione estensiva della norma che consentirà  alla contrattazione collettiva di poter regolamentare la quantità  di TFR da destinare alla previdenza complementare.
Prestazioni pensionistiche complementari “anticipate”
Si tratta di un tema che si intreccia con quello della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) unitamente all’APE volontaria. Infatti, sia la norma introdotta dalla legge sulla concorrenza che la RITA consentiranno all’aderente di accedere alla prestazione pensionistica erogata dal fondo pensione in via anticipata rispetto alla pensione obbligatoria.
Le similitudini, però, si fermano qui. La legge sulla concorrenza intervenendo su una disposizione già  esistente subordina l’accesso anticipato alle prestazioni del fondo pensione all’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (mentre fino ad oggi erano 48), e fissa a cinque anni l’anticipo rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio aumentabili a 10.
L’anticipazione per RITA, invece, può essere erogata in presenza dei requisiti che consentirebbero di chiedere l’APE “volontaria”, fissati ad oggi in 63 anni e 7 mesi di età . L’ “anticipo” previsto dal “DL Concorrenza” può essere richiesto cinque anni in anticipo (aumentabili fino a dieci) alla maturazione dei requisiti per ottenere la pensione pubblica, oggi fissati a 66 anni e 7 mesi (vecchiaia), 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne (anticipata). Tali limiti saranno soggetti agli eventuali futuri incrementi dell’aspettativa di vita.
Da tenere presente che l’operatività  di tale anticipo è subordinata al recepimento negli statuti delle singole forme pensionistiche complementari delle previsioni della legge sulla concorrenza, secondo le norme vigenti che prevedono l’approvazione degli statuti da parte di Covip.
Esclusione del riscatto laddove sia possibile chiedere le prestazioni pensionistiche complementari “anticipate”
Si tratta di un intervento che fa da corollario a quanto sopra esposto. Nel “DL concorrenza” si prevede che qualora l’inoccupazione si protragga per almeno 48 mesi e si collochi nei 5 (o nei 10) anni antecedenti alla maturazione dei requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio, non si possa richiedere il riscatto integrale della posizione in quanto si deve optare per l’erogazione della prestazione pensionistica anticipata come sopra descritta.
Anche in questo caso, però, è possibile rilevare un non perfetto coordinamento tra la nuova norma e quella già  presente nel Dlgs n. 252/2005. Il riscatto previsto dal Dlgs n. 252/2005 è conseguenza all’inoccupazione protratta per un periodo di tempo
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superiore a 48 mesi, mentre la “nuova” prestazione pensionistica anticipata scatta, invece, in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi.
Al momento resta il dubbio su cosa accade nel caso di inoccupazione che si protrae per di più 24 mesi ma meno di 48 e all’iscritto manchino 5 anni per l’accesso alla pensione nel regime obbligatorio. Serviranno dei chiarimenti per capire se l’iscritto possa ugualmente chiedere il riscatto parziale nella misura del 50% della posizione individuale maturata, oppure potrà  invece chiedere solo la prestazione pensionistica anticipata, ovvero potrà  richiedere entrambe.
La questione non è puramente “filosofica” ma presenta anche delle implicazioni di carattere sia sostanziale (la prestazione pensionistica, anche se “anticipata”, per sua natura prevede dei vincoli rispetto alla liquidazione in forma di capitale che possono invece essere evitati accedendo al riscatto parziale) che fiscale (prestazione pensionistica e riscatto prevedono un sistema di tassazione differente, in particolare per le quote corrispondenti al montante maturato prima del 2007).
Estensione anche alle forme di previdenza individuale del riscatto “per altre cause”
Il riscatto “per cause diverse” da quelle tipizzate all’articolo 14, commi 2 e 3 del Dlgs n. 252/2005 (che disciplinano il riscatto conseguente a premorienza dell’aderente, inoccupazione, invalidità  sopravvenuta, mobilità , ecc.) è un istituto che fino ad oggi non era espressamente previsto dalla legge: è stata la Commissione di vigilanza che, interpretando il disposto di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 (“Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%”) ha reintrodotto nel nostro ordinamento il riscatto “per perdita dei requisiti di partecipazione” già  previsto dal previgente Dlgs n. 124/1993.
Le Direttive deliberate da Covip il 28 giugno 2006, infatti, stabiliscono che oltre alle ipotesi sopra rappresentate, espressamente contemplate dall’articolo 14 del decreto e per le quali è prevista una tassazione particolarmente agevolata debba essere tenuta presente la disposizione di un altro comma del medesimo articolo, che prevede un diverso, e meno favorevole, regime di tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto per “cause diverse” da quelle di cui sopra.
Ora la stessa disposizione dell’articolo 14 comma 5 del Dlgs n. 252/2005 è stata riscritta dalla Legge in materia di concorrenza, per cui il nuovo testo recita: “In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23% sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6”.
Ciò significa che il riscatto “per cessazione dei requisiti di partecipazione” viene quindi esteso anche alle forme di previdenza individuale (fondi pensione aperti e PIP). Purtroppo tale previsione avrà  bisogno di ulteriori norme interpretative necessarie a
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definire cosa si intenda per “requisiti di partecipazione” nel caso di adesione ad un piano pensionistico individuale.
Infatti, a differenza di quanto avviene nella forme collettive, che sono rivolte a specifiche categorie o gruppi di lavoratori (ad esempio, dipendenti di aziende che applicano un determinato CCNL), per cui nel momento in cui l’aderente non svolge più quell’attività  “perde” effettivamente i requisiti di partecipazione al fondo, le forme individuali sono rivolte potenzialmente a tutti, senza che rilevi l’attività  lavorativa svolta all’aderente (il quale, anzi, potrebbe non svolgerne nessuna).
Tavolo di consultazione
L’ultima delle norme riguardanti la previdenza complementare contenute nella legge sulla concorrenza prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro delle Finanze convochi un tavolo di consultazione cui parteciperanno le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la Covip, nonché esperti della materia previdenziale.
Le finalità  di questo tavolo sono diverse, ma sono tutte comunque riconducibili all’avvio di un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari, che interesserà  una pluralità  di ambiti.
Il primo di essi riguarda i requisiti per l’esercizio dell’attività  dei fondi pensione, per i quali la Legge in materia di concorrenza prospetta una revisione fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità  e professionalità  dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni. Un secondo obiettivo del tavolo di consultazione consiste nella fissazione di “soglie patrimoniali di rilevanza minima” per i fondi pensione, in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali.
Collegato a questo intervento vi è quello finalizzato all’individuazione di procedure di aggregazione delle forme di previdenza, finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
Da ultimo, il tavolo dovrà  anche individuare forme di informazione mirata all’ “accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari”.
Tutti questi interventi, peraltro, dovranno avvenire “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, come precisa il comma 40 della legge.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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