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Nuove disposizioni su formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza

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Documenti - Nuove disposizioni su formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza

18 Gennaio 2012

Il 12 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per la Formazione “obbligatoria” in materia di salute e sicurezza, sulla base dell’accordo Stato Regioni, siglato il 21.12.2011, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 37 comma 2 del Dlgs n. 81/08. Per opportuna conoscenza riportiamo una sintesi dei punti più salienti dell’accordo.
FORMAZIONE PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività ) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:
 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
CONDIZIONI PARTICOLARI I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. FORMAZIONE PER SOGGETTI STRANIERI Nel caso vengano organizzati percorsi formativi per lavoratori stranieri o che tra i corsisti ci siano delle persone straniere, dovrà  essere preventivamente verificata la capacità  di comprensione e conoscenza della «lingua veicolare» (ovvero la lingua “parlata” e utilizzata per svolgere la propria attività  lavorativa e nel contempo garantisca la comprensione dei contenuti delle norme. A tal fine potrà  essere utilizzato un mediatore culturale o un traduttore. REQUISITI DEI DOCENTI Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità  di apprendimento e-Learning è consentito per: · la formazione generale per i lavoratori; · la formazione dei dirigenti; · i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 dell’accordo; · la formazione dei preposti.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del
D.lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore CREDITI FORMATIVI Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti) dell’accordo, costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, Dlgs n. 81/08 si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di
somministrazione, e segnatamente: ï‚· qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di
somministrazione con un’azienda dello stesso settore produtti vo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore.;
ï‚· qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà  ricoperta dal lavoratore assunto. In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità  fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008. La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente. AGGIORNAMENTO Per i lavoratori è’ previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA’ Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di inizio di nuova attività  il datore di lavoro che intenda svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui all’accordo del 21.12.2011 entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività .

FORMAZIONE PER I DATORI DI LAVORO Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda). I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:
ï‚· basso (durata minima di 16 ore); ï‚· medio (32 ore); ï‚· alto (48 ore).
Per individuare i livelli di rischio si fa riferimento ai codici ATECO
REQUISITI DEI DOCENTI

Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) E’ consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’allegato 1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui all’accordo del 21.12.2011, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti, i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni ivi contenute in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risultasse possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività , il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla assunzione. a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell’accordo del 21.12.2011, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione generale 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo in parola, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità  di svolgimento. L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà  essere ottemperato entro 24 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva, così come prevista al punto 5 dell’accordo, dovrà  concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9 dell’accordo, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

ALLEGATO 1 (Sintesi)
Sede e strumentazione La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. Tutor Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati. Valutazione Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione “in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa. Durata Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning. Deve essere garantita la possibilità  di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività  formative. L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso). Il Dipartimento Politiche Sociali

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