19 Giugno 2020
Il 16 giugno scorso il Governo ha emanato il DL n.52/2020 relativo alle ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.
In sostanza, per quanto riguarda l’accesso al sistema degli ammortizzatori sociali con causale COVID 19, il Decreto introduce la possibilità , per le aziende che abbiano utilizzato interamente le 14 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, di fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre p.v., fermo restando la durata massima complessiva di 18 settimane.
In tal modo, le aziende potranno utilizzare in modo più flessibile e non frammentato le settimane di ammortizzatore sociale per sostenere il reddito dei lavoratori, rispetto alla graduale e reale ripresa dei servizi.
Altra novità introdotta dal decreto, riguarda il termine di presentazione delle domande per accedere alle prestazioni di sostegno al reddito. Nello specifico la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di prima applicazione, i termini sono spostati al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, sempre a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per ulteriori approfondimenti relativi alle disposizioni del Decreto in oggetto, si rimanda alla lettura della circolare Confederale elaborata a cura del dipartimento lavoro, formazione e contrattazione.
Con il messaggio n. 2489 del 17 giugno scorso, recependo le nuove norme introdotte dal DL n. 52/2020, l’INPS detta le prime indicazioni operative relative all’esame delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, incluse quelle per accedere al Fondo Bilaterale di Solidarietà del TPL, nonché di anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali COVID 19.
Di seguito si riportano le indicazioni operative in parola introdotte dall’Istituto, di maggiore interesse dell’area contrattuale mobilità TPL:
– Possibilità di presentazione di un’unica domanda per richiedere sia il completamento della fruizione delle prime 9 settimane che del periodo ulteriore di 5 settimane;
– Conferma della spettanza dell’assegno al nucleo famigliare (ANF) nel caso di assegno ordinario per la causale COVID 19 a partire dai periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 23 febbraio 2020;
– Conferma della possibilità di richiedere le ulteriori 4 settimane, in seguito alla fruizione delle prime 14 anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. In questo caso sarà necessaria una distinta e successiva domanda per accedere alla fruizione delle ulteriori 4 settimane;
– A partire dal 18 giugno 2020, per le domande con pagamento diretto da parte dell’INPS, è riconosciuta la possibilità di anticipo del 40% delle prestazioni. L’azienda richiedente dovrà fornire i dati per permetterne il pagamento da parte dell’Istituto (codice fiscale, Iban e ore di ammortizzatore sociale, il tutto per singolo lavoratore). L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.
Nel caso in cui l’azienda ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà espressamente indicare l’opzione di rinuncia. In fase di prima applicazione, il pagamento sarà disposto dall’Istituto anche in assenza dell’autorizzazione, al fine di rendere rapida l’erogazione delle prestazioni nei confronti dei lavoratori.
In allegato il testo del DL n. 52/2020 la relativa circolare Confederale e il messaggio INPS in n. 2489/2020.