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MIMS: circ. 27 luglio 2021 prot. 24231 proroga patenti e titoli abilitativi

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Documenti - MIMS: circ. 27 luglio 2021 prot. 24231 proroga patenti e titoli abilitativi

6 Agosto 2021

L’art. 2, comma 1, del D.L. n.105/21 ha prorogato il termine dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2021, sulla base di ciò il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità  sostenibili ha emanato la circolare del 27.07.21 prot. 24231 con la quale proroga i termini di validità  delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità .

Nello specifico:

  • tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 dicembre 2021, conservano la loro validità  per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 31 marzo 2022;
  • la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, e quindi entro il 31 dicembre 2021, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Con la stessa circolare, per chiarezza, il Ministero riepiloga i termini di proroga di validità  dei documenti abilitativi alla guida che si riportano sinteticamente di seguito, per quanto riguarda gli argomenti di pertinenza del Dipartimento Mobilità  TPL.

PATENTI DI GUIDA

In merito alle patenti di guida si chiarisce che, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE (Spazio Economico Europeo), salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità  delle patenti è così prorogata:

scadenza originaria 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 scadenza prorogata 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 scadenza prorogata 1° luglio 2021

scadenza originaria 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità  delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

scadenza originaria 31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 scadenza prorogata 31 marzo 2022

scadenza originaria 1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

scadenza originaria 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 scadenza prorogata 31 marzo 2022

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

In merito alla Carta di qualificazione del conducente (CQC) si chiarisce che, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità  degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:

scadenza originaria 1° febbraio 2020 -31 maggio 2020 scadenza prorogata 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 scadenza prorogata 1° luglio 2021

scadenza originaria1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità  dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

scadenza originaria 31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 scadenza prorogata 31 marzo 2022

scadenza originaria 1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

scadenza originaria 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 scadenza prorogata 31 marzo 2022

Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità  per la guida di filoveicoli, etc.) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità  fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, quindi allo stato fino al 31 marzo 2022, sempre che non siano già  stati rinnovati nella validità .

Ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui deriva l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il titolare della CQC, per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 ed è prorogata al 31 marzo 2022, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 791 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

ATTESTAZIONI SANITARIE

Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità  fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, quindi allo stato fino al 31 marzo 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età  successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura completa della circolare in allegato, unitamente alla tabella riassuntiva delle proroghe.

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