6 Agosto 2021
L’art. 2, comma 1, del D.L. n.105/21 ha prorogato il termine dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2021, sulla base di ciò il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha emanato la circolare del 27.07.21 prot. 24231 con la quale proroga i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità .
Nello specifico:
Con la stessa circolare, per chiarezza, il Ministero riepiloga i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida che si riportano sinteticamente di seguito, per quanto riguarda gli argomenti di pertinenza del Dipartimento Mobilità TPL.
In merito alle patenti di guida si chiarisce che, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE (Spazio Economico Europeo), salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità delle patenti è così prorogata:
scadenza originaria 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 scadenza prorogata 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 scadenza prorogata 1° luglio 2021
scadenza originaria 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
scadenza originaria 31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 scadenza prorogata 31 marzo 2022
scadenza originaria 1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
scadenza originaria 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 scadenza prorogata 31 marzo 2022
In merito alla Carta di qualificazione del conducente (CQC) si chiarisce che, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
scadenza originaria 1° febbraio 2020 -31 maggio 2020 scadenza prorogata 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 scadenza prorogata 1° luglio 2021
scadenza originaria1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
scadenza originaria 31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 scadenza prorogata 31 marzo 2022
scadenza originaria 1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 scadenza prorogata 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
scadenza originaria 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 scadenza prorogata 31 marzo 2022
Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, quindi allo stato fino al 31 marzo 2022, sempre che non siano già stati rinnovati nella validità .
Ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui deriva l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il titolare della CQC, per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 ed è prorogata al 31 marzo 2022, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 791 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, quindi allo stato fino al 31 marzo 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura completa della circolare in allegato, unitamente alla tabella riassuntiva delle proroghe.