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Scioperi, la FIT-CISL raccoglie firme per proposta di legge per riequilibrare la 146

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Documenti - Scioperi, la FIT-CISL raccoglie firme per proposta di legge per riequilibrare la 146

24 Settembre 2014

La FIT-CISL dà  il via alla raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che ha l’obiettivo di riequilibrare la legge 146 del 1990 sugli scioperi. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini, pendolari e lavoratori su tutto il territorio nazionale, in modo da raccogliere le 50mila firme necessarie per legge.
Il testo della proposta di legge e la campagna per promuovere la raccolta firme sono stati presentati oggi dal Segretario generale Giovanni Luciano in conferenza stampa presso la sede della FIT-CISL nazionale a Roma, in via Antonio Musa 4.
La proposta di legge della FIT-CISL ha ricadute principalmente sui servizi pubblici locali e in particolar modo sul trasporto pubblico locale, che è oggi il caso più emblematico dei limiti della legge 146. “Nel tpl i lavoratori attendono da ben sette anni il rinnovo del contratto – afferma Luciano – e i sindacati per questo motivo hanno proclamato tredici scioperi nazionali, ma senza ottenere quanto chiesto. Le aziende infatti guadagnano dagli scioperi, perché nel giorno della protesta incassano comunque i contributi pubblici e i ricavi di abbonamenti e biglietti, ma risparmiano sui carburanti e sugli stipendi dei lavoratori. Al contrario i lavoratori rinunciano allo stipendio di quel giorno e in più suscitano il malcontento dell’opinione pubblica contro di loro, poiché pendolari e cittadini non sempre comprendono le ragioni di uno sciopero.
Con la legge attuale ci rimettiamo quindi tre volte: lo sciopero non porta i risultati sperati, i lavoratori perdono i loro soldi e l’opinione pubblica spesso ritiene i sindacati gli unici responsabili della protesta e dei conseguenti disagi. Non possiamo continuare così”.
“Con la proposta di legge della FIT-CISL lo sciopero diventa “intelligente” – spiega Luciano – perché le aziende non riceveranno i contributi regionali relativi al giorno di sciopero, che verranno invece versati nei fondi bilaterali di gestione delle crisi occupazionali. Inoltre i cittadini viaggeranno gratis nelle fasce orarie dei servizi minimi garantiti e i pendolari riceveranno un rimborso per i giorni di sciopero, erogato come sconto al rinnovo dell’abbonamento.
Con questa iniziativa dimostreremo ancora una volta che la FIT-CISL è vicina a cittadini, pendolari e lavoratori, perché la proposta di legge è pensata prima di tutto per loro”.

Di seguito il testo integrale della proposta di legge:

“Contrasto all’indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero attraverso modifiche alla legge 12 giugno 1990 n. 146”

Proposta di legge
Articolo 1
(Contrasto all’indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero)

Dopo l’art. 3 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., è aggiunto il seguente articolo:
Articolo 3 bis:
1. In caso di sciopero nazionale di durata non inferiore alle 24 ore proclamato a sostegno del rinnovo del CCNL, al fine di evitare l’indebito arricchimento altrimenti conseguente, le imprese che erogano i servizi di cui all’articolo 1 della presente legge in regime di sovvenzione pubblica superiore al cinquanta per cento del fatturato, sono tenute a versare al Fondo di solidarietà  bilaterale della categoria che esercita il diritto di sciopero, istituito in base al quarto comma e seguenti dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 o, in mancanza, al fondo di solidarietà  residuale di cui al comma 19 dell’articolo 3 della medesima legge, una quota corrispondente alla sovvenzione pubblica, derivante da affidamento diretto o per contratto di servizio, ricevuta per l’erogazione del servizio stesso per ogni giornata di sciopero effettuato.
La quota di cui sopra deve essere versata entro i trenta giorni successivi a quello della data di termine dello sciopero.
2. Le imprese che erogano i servizi di cui all’articolo 1 della presente legge in regime di sovvenzione pubblica superiore al cinquanta per cento del fatturato, in caso di sciopero effettuato ai sensi del precedente comma 1, sono altresì tenute a garantire la gratuità  del servizio agli utenti durante i periodi di erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al precedente articolo 2. Le modalità  con le quali verrà  assicurata la gratuità  del servizio agli utenti, durante l’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al capoverso precedente, sono concordate, nei contratti collettivi e/o negli accordi relativi alla loro regolazione, in relazione alla natura del servizio stesso.

Articolo 2
(modifiche all’art. 4)

All’art. 4 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:
a Al comma 4, dopo le parole “o che non prestino correttamente l’informazione agli utenti di cui all’articolo 2, comma 6”, sono aggiunte le seguenti: “nonché i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all’articolo 1, comma 1 che non osservino quanto previsto dall’articolo 3 bis”
Al comma 4-quinquies dopo le parole “devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti: “nonché i dati conoscitivi sulla devoluzione delle quote delle sovvenzioni di cui al precedente comma 1 dell’articolo 3 bis”

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