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interpello di Asstra e Anav relativa all’applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri del D.Lgs. n. 23/2015- contratto di lavoro a tempo a tutele crescenti

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Documenti / interpello di Asstra e Anav relativa all’applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri del D.Lgs. n. 23/2015- contratto di lavoro a tempo a tutele crescenti
Documenti - interpello di Asstra e Anav relativa all’applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri del D.Lgs. n. 23/2015- contratto di lavoro a tempo a tutele crescenti

8 Ottobre 2015

Il 24 settembre scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto ad un’istanza di interpello presentata dalle associazioni datoriali ASSTRA e ANAV inerente quanto in oggetto con particolare riferimento alle tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo.

La Direzione generale del Ministero, con la sua interpretazione, ha riaffermato la vigenza del Regio Decreto n. 148/1931 come normativa speciale per la regolamentazione del rapporto di lavoro della categoria degli autoferrotranvieri. Allo stesso tempo, mancando nel Regio Decreto la previsione delle tutele da riconoscere al lavoratore nei casi di licenziamento illegittimo, ritenendo abrogato l’art. 58 Allegato A relativo alle decisioni del Consiglio di disciplina, per garantire la certezza del diritto e allo stesso tempo la parità  di trattamento tra tutti i lavoratori dipendenti, il Ministero del Lavoro sostiene che, in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri, trovino applicazione le tutele riconosciute dalla disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 18 della L. n. 300/1970 e nel D.lgs. n. 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza.

In sostanza in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore avrà  diritto solo ad una tutela indennitaria e non alla reintegra sul posto di lavoro salvo il caso di licenziamenti discriminatori o nulli per motivi previsti dalla legge nonché nel caso dell’accertata insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore nei licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ove permane il diritto alla reintegrazione. Per i lavoratori già  assunti alla data del D.lgs 23/2015 il giudice può applicare la tutela della reintegra anche per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

La risposta ad interpello appare non sufficientemente esaustiva limitandosi ad un mera interpretazione dell’intervento normativo e giurisprudenziale in merito all’abrogata giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 58 Allegato A del Regio Decreto, relativo alle decisioni del Consiglio di disciplina che a nostro parere risulta ancora oggi un organismo operante (vedi nostre circolari n° 17/2009 e n° 5/2003).

in allegato la risposta all’interpello di Asstra e Anav

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