Venerdì 26 Aprile 2024 - 09:57

Novità  in materia previdenziale

Documenti

Documenti / Novità  in materia previdenziale
Documenti - Novità  in materia previdenziale

30 Luglio 2010

Novità  in materia previdenziale
Oggi è stato approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del D.L. 78/2010
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica.
Come è noto, con il maxiemendamento proposto dal Governo, sul quale è stato posto il voto
di fiducia sia al Senato sia alla Camera, sono state introdotte alcune modifiche al decreto
legge 78/10 in materia fiscale e previdenziale.
Di seguito riportiamo un approfondimento sulle modifiche introdotte dal maxiemendamento
in materia previdenziale facendo presente che il provvedimento interviene in modo molto
incisivo sulla previdenza producendo, di fatto, una nuova riforma del sistema pensionistico
italiano. Con gli articoli 12 e seguenti infatti, vengono modificati i requisiti e le modalità  di
accesso alle prestazioni, nonché le norme sulla ricongiunzione e i trasferimenti contributivi.
Inoltre sono confermare le norme sulla rateazione e la modifica dei trattamenti di fine servizio
dei dipendenti pubblici, la soppressione di numerosi enti e i mutamenti per la governante
degli enti previdenziali.
La legge entrerà  in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma
vengono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto legge n. 78/2010 e alcune disposizioni hanno
espressamente carattere retroattivo.
1. Le nuove finestre pensionistiche (Articolo 12 commi 1-6)
Le finestre per accedere alle prestazioni pensionistiche dirette vengono rimodulate e viene
introdotto il concetto di “finestra mobile” per:
– la pensione di vecchiaia,
– il pensionamento anticipato,
– la pensione in totalizzazione,
a prescindere dal sistema di calcolo della prestazione (retributivo, contributo, misto).
A) Pensione di vecchiaia
I soggetti che dall’anno 2011 matureranno il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia
a 65 anni per gli uomini, a 60 anni per le donne del settore privato e all’età  più elevata
prevista per le lavoratrici del pubblico impiego (61 anni nel 2011, 65 anni a partire dal 2012),
nonché i soggetti che raggiungano il diritto a pensione con le “età  previste dagli specifici
ordinamenti” avranno diritto alla pensione di vecchiaia:
– dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti;
– dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata (art.1 c. 26 legge
335/1995). Questa decorrenza vale, ovviamente, anche per chi faccia valere
contribuzione mista (autonoma e dipendente).
In sede di conversione, l’applicazione delle nuove finestre pare, quindi, estesa anche a quei
comparti (Forze di polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate) che raggiungono il diritto al
trattamento pensionistico con requisiti anagrafici diversi rispetto a quelli previsti per la
generalità  dei lavoratori e che, in una recente nota interpretativa dell’INPDAP, erano stati
esclusi dalla applicazione delle nuove finestre in virtù dell’originaria formulazione del D.L. n.
78/2010 che indicava, per le pensioni di vecchiaia, precisi riferimenti anagrafici.
Analogamente riteniamo che le nuove finestre si applichino a quelle professioni che, ad
esempio nell’ambito dell’iscrizione all’ENPALS, prevedano età  pensionabili particolari1.
Non è chiaro se il riferimento alle “età  previste dagli specifici ordinamenti” intenda anche far
riferimento alle situazioni, previste nell’ambito della Assicurazione generale obbligatoria, nelle
quali è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti inferiori a quelli
generalmente previsti, in particolare ci si riferisce alla cosiddetta “pensione di vecchiaia
anticipata” che gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti possono ottenere se uomini
a 60 anni e donne a 55 in presenza di una invalidità  dell’80% e alla prestazione cui possono
accedere, a certe condizioni, i non vedenti, con età  ancora inferiori.
B) Pensionamento anticipato
Per i soggetti che maturano, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i requisiti alla pensione previsti
dall’art. 1 c. 6 della legge 243/2004 e successive modificazioni con età  inferiori a quelle
previste per il pensionamento di vecchiaia, la prestazione è erogata:
– dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti;
– dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata Inps di cui all’art.1 c. 26
legge 335/1995. Anche in questo caso tale decorrenza si applica ai casi di contribuzione
mista (autonoma e dipendente).
Queste finestre valgono, quindi, in tutti i casi di pensionamento anticipato rispetto all’età 
pensionabile e cioè quando, dopo il 31/12/2010, si maturino:
– 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età ;
– si raggiungano i requisiti previsti dalle cosiddette “quote”.
Rimane il dubbio se le nuove finestre siano o meno applicabili per le donne che optano per il
sistema contributivo e che possono conservare il requisito di 57 anni di età  se dipendenti o
58 anni di età  se autonome e i 35 di contributi dal momento che la disposizione non fa diretto
riferimento alla norma della legge 243/2004 che prevede questa possibilità .
C) Pensione in totalizzazione
E’ modificato l’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 42/2006 e introdotta la finestra di accesso alla
pensione prevista in caso di liquidazione delle prestazioni da parte delle gestioni dei
lavoratori autonomi.
In sede di conversione è stato precisato che la finestra, di 18 mesi, si applicherà  a coloro
che matureranno i requisiti per la pensione diretta in totalizzazione (65 anni e 20 anni di
contributi, oppure 40 anni indipendentemente dall’età ) a decorrere dal 1/1/2011.
Ciò significa, quindi, che chi matura i requisiti per la pensione in totalizzazione entro il
31/12/2010 potrà  ancora accedere alla prestazione dal mese successivo alla domanda dal
momento che, in precedenza, per questo tipo di trattamenti non erano previste finestre
mentre chi li matura successivamente il 31/12/2010 dovrà  attendere 18 mesi prima di
ottenere la prestazione.
La pensione ai superstiti decorrerà , invece, dal primo giorno del mese successivo al decesso
del dante causa e la pensione di inabilità  dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
D) Deroghe. Il decreto prevede alcune importanti deroghe alla applicazione delle nuove
finestre.
Comparto scuola e università 
Si continua ad applicare l’articolo 59 comma 9 legge n. 449/1997, quindi, in caso di prevista
maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno il trattamento
previdenziale decorrerà  dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico.
Lavoratori in preavviso o con titolo abilitante al lavoro
Anche se i requisiti alla pensione verranno raggiunti dopo il 31/12/2010 si continueranno ad
applicare le finestre previste in precedenza dal combinato disposto leggi n. 243/2004 e n.
247/2007 nei confronti di:
– Lavoratori dipendenti che alla data del 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di
preavviso e maturano entro la data di cessazione del rapporto di lavoro i requisiti di
età  e di contribuzione previsti dalla normativa (si tratta evidentemente di termini di
preavviso molto lunghi). Non è precisato se debba trattarsi di termine previsto dalla
contrattazione collettiva.
– Lavoratori per i quali, con il raggiungimento del limite di età , decade il titolo abilitante
all’attività  lavorativa (ad esempio autisti di mezzi pubblici).
10.000 lavoratori in mobilità  e beneficiari di fondi di solidarietà 
Le norme precedenti si applicheranno, nel limite del numero di 10.000 lavoratori, anche se i
requisiti al pensionamento saranno maturati a decorrere dal 1/1/2011 nei confronti di:
– lavoratori collocati in mobilità  ai sensi dell’art. 4 e 24 legge n. 223/1991 e successive
modifiche in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30/4/2010 e che maturino i
requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità  di mobilità  di cui all’art. 7 comma 2
legge 223/1991 (mobilità  nel Mezzogiorno e zone disagiate);
– lavoratori collocati in mobilità  lunga ai sensi dell’art. 7 cc. 6 e 7 legge n. 223/1991 ss.
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010;
– lavoratori che, all’entrata in vigore del decreto legge in commento, godano di
prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà  di settore ai sensi dell’art. 2 c.
28 legge n. 662/1996.
L’INPS procederà  al monitoraggio, sulla base della cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento dei lavoratori di tali categorie che intendono avvalersi, dal
1/1/2011, delle decorrenze previste dalla normativa previgente. Se dal monitoraggio risulterà 
raggiunto il numero di 10.000 domande di pensione, l’INPS non prenderà  in esame ulteriori
domande di pensionamento per godere di tale beneficio.
2. Variazione dei requisiti anagrafici per la pensione in relazione alla speranza
di vita (Articoli da 12 bis a 12 quater)
Con questi articoli vengono precisati ed ampliati i contenuti dell’art. 22-ter comma 2 del D.L.
n. 78/2009 convertito con modifiche nella legge n. 102/2009, con il quale è stato introdotto
nel nostro sistema previdenziale, a decorrere dal 2015, l’innalzamento dei requisiti anagrafici
per l’accesso alla pensione in relazione all’aumento della speranza di vita calcolata
dall’ISTAT.
A) A quali prestazioni si applica
L’effetto dell’innalzamento dei requisiti anagrafici si produce sia sulle pensioni di vecchiaia,
sia sulle pensioni di anzianità , calcolate con il sistema retributivo, contributivo o misto. E’
però opportuno sottolineare che, per quanto riguarda le pensioni di anzianità , il meccanismo
ha un impatto solo nel caso di accesso al trattamento con il sistema delle “quote” (età  e
contributi) e non nel caso di raggiungimento del requisito dei 40 anni (o requisiti alternativi
diversi previsti per particolari categorie di lavoratori come Vigili del fuoco, Polizia, Forze
Armate) indipendentemente dall’età 2.
Inoltre, l’innalzamento dei requisiti anagrafici in base alla variazione della speranza di vita
produce effetti anche sul requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale.
B) A chi si applica
L’innalzamento dei requisiti anagrafici in base alla variazione della speranza di vita si applica
al sistema dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago), ai regimi previdenziali, compresi i
regimi esclusivi e sostitutivi (armonizzati in base all’art. 2 commi 22 e 23 legge n. 335/1995),
nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per i quali siano previsti, al momento di
entrata in vigore della manovra finanziaria, requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell’Ago,
compresi i lavoratori di cui all’art. 78 comma 23 legge n. 388/2000 (lavoratori di miniere,
cave, torbiere con attività  cessata), il personale di cui al D.lgs. n. 195/1995 (Forze di polizia e
Forze armate) e di cui alla legge n. 1570/1941 (Vigili del Fuoco), nonché dei rispettivi
dirigenti.
L’innalzamento dei requisiti anagrafici, tuttavia, non si applica ai lavoratori per i quali viene
meno il titolo all’abilitazione per lo svolgimento della specifica attività  lavorativa per
raggiungimento dei limiti di età , limitatamente al requisito per l’accesso alla pensione per
limite di età  (in sostanza la deroga vale solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e non
per le pensioni si anzianità ).
C) Il procedimento
L’ISTAT, a partire dal 2013, dovrà  mettere a disposizione annualmente, entro il 30 giugno del
medesimo anno, il dato inerente la variazione nel triennio precedente della speranza di vita
all’età  corrispondente a 65 anni rispetto alla popolazione residente in Italia. Sulla base di
questo dato, i requisiti anagrafici dovranno essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto
direttoriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di aggiornamento della
decorrenza. La mancata emanazione del decreto comporta la sanzione della responsabilità 
erariale. In sede di prima applicazione, l’incremento non potrà  superare i tre mesi e, nel caso
in cui la speranza di vita diminuisca, comunque non si procederà  all’aggiornamento, il che
significa che il requisito anagrafico rimarrà  costante e non sarà  diminuito.
Le modifiche ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione in base alla variazione della
speranza di vita del triennio precedente si produrranno pertanto:
– nel 2015;
– nel 2019, poiché si prevede un allineamento con la modifica triennale dei coefficienti di
trasformazione del sistema di calcolo contributivo prevista per quell’anno (in questo
caso il dato inerente la variazione è reso disponibile dall’ISTAT entro il 30/6/2017);
– successivamente ogni tre anni (quindi 2022, 2025, ecc.) parallelamente alla revisione
dei coefficienti di trasformazione.
Il procedimento prevede che, in caso di frazione di mese, l’aggiornamento sia effettuato con
arrotondamento al decimale più prossimo e il risultato in mesi si determini moltiplicando la
parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici con arrotondamento all’unità .
Restano, in ogni caso, ferme le finestre sopra descritte, ciò significa che, una volta
individuato il requisito anagrafico così come elevato in base alla sopra descritta procedura,
per l’effettivo accesso al trattamento pensionistico bisognerà  attendere la decorrenza stabilita
dalla finestra mobile di 12 o 18 mesi.
3. Coefficiente di trasformazione esteso (Articolo 12 quinquies)
Viene opportunamente previsto che il coefficiente di trasformazione utilizzato per il calcolo
del trattamento pensionistico con il sistema contributivo venga adeguato alle età  di
pensionamento superiori a 65 quando, per effetto dell’aumento della speranza di vita, dal
2015 saranno richiesti requisiti anagrafici superiori. L’estensione del coefficiente si otterrà 
secondo il meccanismo previsto dall’art. 1 comma 11 della legge n. 335/1995 e modificato
dall’art. 1 comma 15 legge n. 247/2007, vale a dire: 1/12 della differenza tra il coefficiente di
età  immediatamente superiore e il coefficiente di età  inferiore dell’assicurato.
4. Modifiche alla norme sulla ricongiunzione dei contributi ed aumento degli
oneri in carico ai richiedenti (Articoli da 12 septies a 12 undecies)
Un altro importante capitolo della riforma della previdenza operata con il maxiemendamento
del Governo concerne le modifiche delle norme in materia di ricongiunzioni e trasferimenti
contributivi.
Dal 1 luglio 2010, infatti, le ricongiunzioni di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 29/1979
diventano onerose e si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 della citata legge n.
29/1979 commi da 3 a 5, cioè viene posto a carico del richiedente il 50% della somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base alle tabelle di cui
all’art. 13 della legge n. 1338/1962, necessaria per la copertura assicurativa relativa al
periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative
interessate. L’onere da porre a carico dei richiedenti è calcolato in base ai criteri dell’art. 2
commi da 3 a 5 del D.lgs. n. 184/1997 a seconda che la pensione debba essere liquidata con
il sistema di calcolo retributivo o contributivo. Il provvedimento riguarda, ad esempio, la
ricongiunzione della contribuzione dall’INPDAP o dall’ENPALS verso l’INPS.
Tra l’altro, il successivo art. 12 decies modifica l’art. 4 comma 1 della legge n. 299/1980, di
conversione del D.L. n. 153/1980 stabilendo che, per il calcolo della riserva matematica
sopra citata, si applichino i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 legge
1338/1962 come successivamente adeguati in base alla normativa vigente (l’ultimo
aggiornamento risale al 2007) mentre fino ad oggi, per le ricongiunzioni ai sensi dell’art. 2
legge n. 29/79 si è fatto riferimento a tabelle risalenti al 1964. Tutto ciò significa, quindi, un
notevole aumento degli oneri della ricongiunzione.
Diventano onerosi, secondo i meccanismi sopra citati, anche:
– i trasferimenti della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti
dell’Enel e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
viene abrogato l’art. 3 comma 14 del D.lgs. n. 562/1996. Continuano però ad
applicarsi le previgenti disposizioni per le domande presentate in data anteriore al 1
luglio 2010;
– i trasferimenti della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è
abrogato l’art. 28 della legge n. 1450/1956. Viene fatta salva l’applicazione del citato
art. 28 legge n. 1450/1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d’ufficio o a
domanda si siano verificare in data precedente il 1 luglio 2010.
Infine, sono abrogate:
– la legge n. 322/1958
– l’art. 40 legge n. 1646/1962
– l’art. 124 DPR n. 1092/1973
– l’art. 21 comma 4 e art. 40 comma 3 legge n. 958/1986
Dal momento che non viene indicata una data specifica, l’abrogazione di queste norme avrà 
effetto dalla entrata in vigore della Manovra (il giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale).
5. Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici: riduzione
dei contributi a favore di enti (Art. 7, commi da 1 a 6)
L’articolo prevede, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge, la soppressione e
l’incorporazione di una numerosa serie di enti. In particolare spiccano:
– la soppressione dell’ISPESL e dell’IPSEMA le cui funzioni sono assorbite dall’INAIL
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
– la soppressione dell’IPOST con l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
– la soppressione dell’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) e l’attribuzione
delle relative funzioni all’INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
Sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge (ovvero, per l’ENAM, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto) le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi sono trasferite con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, nonché con il Ministro della salute per quanto riguarda
l’ISPESL, ovvero con il Ministro dell’istruzione, dell’università  e della ricerca per quanto
riguarda l’ENAM.
Le economie derivanti dalla razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali sono
computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge 247/2007 art.
1 c. 8.
Vengono inoltre soppressi:
– l’Istituto Affari sociali le cui funzioni sono trasferite all’ISFOL;
– l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e
autori drammatici le cui funzioni sono trasferite all’ENPALS dove viene istituito un
Fondo dedicato;
– l’Istituto studi ed analisi economica (Isae) le cui funzioni sono assegnate al Ministero
dell’economia e finanze.
Infine, sono soppressi anche l’Ente italiano Montagna, l’Insean e una serie di enti elencati
all’allegato 2 del decreto (elenco ridotto rispetto ad una precedente bozza) e le Commissioni
mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze ad
eccezione di quelle presente nei capoluoghi di regione e nelle provincie a speciale autonomia
le quali subentrano nelle competenze delle commissioni soppresse.
6. Governance degli enti previdenziali (Art. 7 – Commi da 7 a 14)
Molto incisivo è l’intervento sulla governance degli enti di previdenza e assistenza. Viene
infatti modificato l’art. 3 del d.lgs. 479/1994 ed eliminato il consiglio di amministrazione.
Gli organi degli enti saranno quindi: il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio
dei sindaci e il direttore generale. Il presidente subentra in tutte le funzioni del consiglio di
amministrazione mentre non vengono attribuite nuove competenze al consiglio di indirizzo e
vigilanza salvo il fatto che viene acquisita l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza in sede
di nomina del presidente. Infatti, la deliberazione di nomina del Consiglio dei Ministri è
adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e, contestualmente alla richiesta di parere, si provvede ad
acquisire l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’ente che deve intervenire entro 30
giorni. Decorso infruttuosamente tale periodo si procede in ogni caso alla nomina del
presidente.
Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzo e vigilanza, il numero dei componenti è
ridotto in misura non inferiore al 30%.
Analogamente, viene ridotto in misura non inferiore al 30% il numero dei componenti dei
comitati amministratori delle gestioni, dei fondi, delle casse di previdenza e assistenza. Dal 1
luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti di tali comitati sono
possono superare 30 € a seduta.
Sempre dal 1 luglio 2010 l’attività  istituzionale degli organi collegiali degli enti di previdenza e
assistenza e la partecipazione all’attività  istituzionale degli organi centrali non da luogo alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza.
Le descritte disposizioni si applicano anche all’organizzazione e al funzionamento
dell’ENPALS.

1 Vedi ballerini e tersicorei per i quali l’età  pensionabile è stata recentemente stabilita a 45 anni dall’art. 3 comma 7 dellalegge 29/06/2010 n. 100 che ha modificato l’art. 4 comma 4 D.Lgs. 184/1997.

2 La prima versione dell’emendamento del Relatore alla Manovra finanziaria in Senato,Sen. Antonio Azzolini, includevanell’innalzamento legato alla speranza di vita anche il requisito dei 40 anni ma questa previsione, dopo la forte contestazione delle parti sociali, è stata opportunamente eliminata.

Dipartimento Politiche Sociali

Allegati

Scarica il Documento

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it