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Tpl: Aggiornamenti requisiti pensionistici in seguito al D.L. n. 4/2019

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Documenti - Tpl: Aggiornamenti requisiti pensionistici in seguito al D.L. n. 4/2019

12 Giugno 2019

Il 29 marzo scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 26/2019, di conversione del D.L n. 4/2019 che, oltre ad introdurre il reddito di cittadinanza, prevede alcune importanti novità  in materia previdenziale.

Considerando le specificità  che in materia previdenziale caratterizzano i lavoratori autoferrotranvieri/internavigatori, al fine di fare maggiore chiarezza, di seguito si riportano sinteticamente le novità  introdotte dal recente intervento normativo e le possibilità  previste per accedere al trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda il D.L. n. 4/2019 le novità  sono:

  • Quota 100, ovvero la possibilità  di andare in pensione con 62 anni e 38 di contributi per il triennio 2019-2021, con le finestre mobili di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato. I beneficiari non potranno cumulare la pensione con redditi di lavoro fino a 67 anni di età .
  • Sospensione degli adeguamenti dell’aspettativa di vita: gli aumenti dei requisiti contributivi per la pensione anticipata, restano in vigore dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026 nella misura di;

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;

41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;

41 anni di contributi per i lavoratori precoci con l’introduzione, per chi matura i requisiti dal1.01.2019, di una finestra mobile di tre mesi;

  • Ape Sociale – proroga di un anno dell’istituto fino al 31 dicembre 2019;
  • Opzione donna – prorogata per le lavoratrici nate nel 1960 (1959 per le autonome) che abbiano maturato 35 anni di contributi al 31.12.2018. La pensione sarà  ricalcolata con il solo criterio contributivo e con decorrenza posticipata di 12 mesi (18 se autonome).
  • Per lavoratori che non hanno contribuzione al 31.12.1995 – in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, riconoscimento della possibilità  di riscattare i periodi di vuoto contributivo tra un periodo lavorativo e l’altro pagando il riscatto ratealmente in 10 anni senza interessi.

I recenti interventi normativi, si aggiungono e si integrano a quanto già  previsto, in merito alle diverse possibilità  per accedere al trattamento pensionistico, riportate sinteticamente di seguito.

Pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura, dal 1° gennaio 2019, con 67 anni di età  e un minimo di 20 anni di contributi. La prestazione economica sarà  erogata in favore dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata. Si ha diritto all’assegno pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha compiuto l’età  pensionabile, oppure, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti contributivi richiesti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.

Pensione anticipata

È il trattamento pensionistico riconosciuto ai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi per terminare l’attività  lavorativa nella gestione di riferimento, anticipatamente rispetto al requisito di età  anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2019 i requisiti per andare in pensione anticipata con il sistema misto sono i seguenti: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne, la decorrenza della pensione solo tre mesi dopo la maturazione dei requisiti.

Isopensione

L’isopensione è il trattamento a cui può accedere il lavoratore, a seguito della sottoscrizione di un accordo di esodo, con soluzione di prepensionamento completamente a carico dell’azienda (solo per aziende con più di 15 addetti). Il lavoratore avrà  diritto ad un trattamento economico mensile a carico dell’azienda, che pagherà  la contribuzione correlata fino alla pensione, con la possibilità  di anticipare il pensionamento di 7 anni rispetto alla pensione di vecchiaia. Dall’anno 2020 l’anticipazione sarà  di 4 anni.

Lavoratori precoci

È prevista una riduzione del requisito contributivo a 41 anni, a prescindere dall’età  anagrafica del lavoratore, sia per gli uomini che per le donne, che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età  e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela di seguito elencati: Disoccupati – Invalidi – Caregivers – Mansioni Gravose – Mansioni usuranti.

È sospeso l’adeguamento dei requisiti rispetto all’aspettativa di vita, ma con lo spostamento della percezione del primo rateo di pensione tre mesi dopo la maturazione dei requisiti.

Lavori gravosi

Le categorie professionali riconosciute come gravose,sono individuate nel numero di 15, incluse quelle di conduttore di convoglio ferroviario e personale viaggiante e conduttore di mezzi pesanti e camion.

Per i lavoratori che hanno svolto tali mansioni, il requisito per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia è fissato a 66 anni e 7 mesi di età  (unitamente ad almeno 30 anni di contributi). In questo caso, la pensione decorre il primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito anagrafico.

Lavori usuranti

I soggetti che hanno svolto una o più delle attività  usuranti per un tempo pari ad almeno la metà  della vita lavorativa, o sette anni negli ultimi dieci, hanno la possibilità  di usufruire del trattamento pensionistico in modo anticipato rispetto ai lavoratori generali. Si tratta delle seguenti tipologie di lavoro:

lavori nelle cave, gallerie, miniere, ad alta temperatura ecc.;

lavori svolti con linee a catena;

lavori notturni;

  • attività  lavorativa svolta nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  • attività  lavorativa svolta per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
  • attività  lavorativa svolta per almeno 3 ore, nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque, nell’intero anno lavorativo;
  • attività  lavorativa svolta per almeno 6 ore, nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque, per almeno 78 giorni l’anno;

quello di conducente di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Nello specifico, i requisiti per i lavoratori usuranti nel 2019 e fino al 2026 sono: quota 97,6 con almeno 61 anni 7 mesi di età  e 35 anni di contributi.

Se il lavoro notturno è svolto per meno di 78 giorni l’anno, i valori di età  e di quota pensionistica sono aumentati di due anni, se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 (quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi di età  e 35 anni di contributi) e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77 (quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi di età  e 35 anni di contributi) .

Riassumendo:

Lavori usuranti in elenco: quota 97,6 con almeno 61 anni 7 mesi di età  e 35 anni di contributi.

Notturni da 64 a 71 giorni: quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi di età  e 35 anni di contributi

Notturni da 72 a 77 giorni: quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi di età  e 35 anni di contributi

Ape sociale

È stata riconosciuta la proroga per tutto il 2019 dell’Ape sociale, ossia il prestito-ponte finanziato dallo Stato per consentire il pensionamento ai lavoratori che rientrano in particolari categorie ai quali mancano solo 3 anni al raggiungimento dei requisiti.

Le categorie ammesse sono quattro:

disoccupati che hanno concluso l’indennità  di disoccupazione da almeno 3 mesi con 30 anni di contributi;

lavoratori che assistono familiari conviventi di 1° grado con disabilità  grave da almeno 6 mesi con 30 anni di contributi;

lavoratori con invalidità  superiore o uguale al 74% con 30 anni di contributi;

lavoratori dipendenti che svolgono un lavoro ritenuto pesante (e lo hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7) con 36 anni di contributi;

lavoratori gravosi.

Per tali lavoratori è riconosciuta la possibilità  di anticipare la pensione con 63 anni di età  e 30 o 36 anni di contributi a seconda delle casistiche sopra elencate. Le lavoratrici madri possono beneficiare di un anno di sconto dei requisiti contributivi per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

Personale Viaggiante

A partire dal 2014, il DPR 157/2013 (Decreto dell’Armonizzazione), ha innalzato l’età  per il collocamento a riposo del personale viaggiante, in misura ridotta di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Tale agevolazione, che rimane in vigore anche in seguito ai recenti interventi normativi riguarda solo le seguenti figure professionali:

macchinista;

conducente di linea;

Ø capo treno;

verificatore titoli di viaggio;

marinai, motoristi, capitani, timonieri (battelli lagunari o lacuali dedicati al trasporto persone)

Per il 2019 e il 2020 i requisiti pensionistici per il personale viaggiante sono 62 anni e almeno 20 anni di contributi. Al compimento dell’età  pensionabile, la pensione decorre dal mese successivo.

Perdita titolo abilitante

Per i conducenti di autobus e tram, che sottoposti a giudizio di idoneità  al compimento del sessantesimo anno di età , non abbiano ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività  lavorativa, la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l’accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. “finestre” trimestrali di cui alla legge n. 247 del 2007.

È doveroso ricordare che, le casistiche su esposte hanno carattere generale e che ogni lavoratore possiede una propria storia contributiva, che comporta la necessità  di analisi e calcoli specifici da sottoporre all’attenzione degli uffici di patronato competenti ai quali suggeriamo di rivolgersi.

A supporto di quanto sopra esposto in allegato tabella sintetica e riepilogativa.

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