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DL Rilancio conversione in legge – norme di interesse area contrattuale mobilità  Tpl

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Documenti - DL Rilancio conversione in legge – norme di interesse area contrattuale mobilità  Tpl

27 Luglio 2020

Il 18 luglio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 77/2020 che converte in legge, con modificazioni, il D.L. n. 34/2020, cosiddetto D.L. Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento di conversione oltre a confermare alcune norme di interesse dell’Area Contrattuale Mobilità /TPL, ha introdotto altri aspetti di rilevanza che si evidenziano di seguito riportando anche quelli già  introdotti dalla versione originaria del D.L. Rilancio.

Compensazione riduzione ricavi tariffari (art. 200)

Istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste a tutela dei pendolari, relative al rimborso degli abbonamenti.

I criteri e le modalità  per il riconoscimento delle compensazioni sono definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. I criteri di compensazione sono definiti tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della emergenza.

Fondo Nazionale Trasporti e Risorse (art. 200)

Erogazione entro il 30 giungo 2020, alle Regioni a Statuto Ordinario, in unica soluzione dei pagamenti, non già  avvenuti alla data di entrata in vigore della L. n. 77/2020 a titolo di anticipazione relativa all’anno 2020 di cui all’articolo 27, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

La legge di conversione del D.L. Rilancio ha introdotto le seguenti disposizioni

La ripartizione delle risorse del Fondo nazionale trasporti, stanziate per l’esercizio 2020, è effettuata senza l’applicazione di penalità  previste per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento.

Le risorse relative al rinnovo del CCNL 2004-2007 a decorrere dal 2019, sono autorizzate al pagamento con cadenza semestrale, a titolo di anticipazione dell’80 % delle risorse, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all’attività  di verifica, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Le risorse relative al rinnovo del CCNL 2004-2007, spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018, sono effettuate in un’unica soluzione, sulla base delle informazioni già  trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 77/2020.

Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018, le risorse relative al rinnovo del CCNL 2004-2007 che residuano, sono assegnate alle aziende a titolo di compensazione degli oneri di malattia, sulla base delle istanze già  presentate alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 77/2020.

Trasporto passeggeri lunga percorrenza (art. 200)

Al fine di garantire l’operatività  delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri disciplinate dal Regolamento CE n. 1370/2007, le autorità  competenti erogano alle stesse imprese, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 77/2020, un importo non inferiore all’80% dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

Invariabilità  dei corrispettivi servizi ferroviari (art. 200)

In relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi non trovano applicazione le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Rinnovo parco mezzi (art. 200)

Per favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi, per le Regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi. Allo stesso modo, fino al 30 giugno 2021, non si applicano le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi.

Inoltre, fino alla data del 30 giugno 2021, è autorizzato l’acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3, stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5%, per l’attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante.

Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

La legge di conversione del D.L. Rilancio ha introdotto le seguenti disposizioni

Servizi di linea per trasporto persone deroga al codice della strada (art. 200)

Fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice della strada, D.lgs. n.285/1992, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi (servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone).

Trasporto pubblico non di linea (Taxi) – Buono viaggio (art. 200 bis)

Dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità  ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città  metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 % della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 77/2020 le risorse sono trasferite ai Comuni con decreto del MIT di concerto con il MEF, con le seguenti modalità :

a) una quota pari all’80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

Risorse a favore del Comune di Taranto (artt.212 e 213)

Al comune di Taranto sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità  sostenibile.

In favore dello stesso comune sono destinati 130 milioni di euro per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività  di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024.

Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia (Art. 212 – bis)

Al Comune di Venezia sono destinati 5 milioni di euro per l’anno 2020, 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per l’anno 2022, per l’ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua.

Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL (art. 215)

In caso di mancata utilizzazione di titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità :

a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

Trasporto scolastico (comma 2 bis art. 229)

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 destinati ai comuni interessati per compensare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Le risorse sono ripartite ai comuni interessati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 77/2020.

Continua il lavoro del Dipartimento congiuntamente a quello svolto dalla Segreteria Nazionale per implementare ulteriormente le misure e le risorse a sostegno del settore e dell’occupazione nell’ambito dei prossimi interventi legislativi.

Per ulteriori approfondimenti in allegato l’estratto degli articoli della L. n. 77/2020

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