9 Aprile 2020
L’art. 103, commi 2 e 3 del DL n.18/2020 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Inoltre, lo stesso D.L. al comma 3 dell’art. 103, in riferimento alla proroga di validità di patenti e titoli abilitanti, rimanda alle disposizioni specifiche dello stesso e dei Decreti-Legge n.6/2020, n. 9/2020 e n.11/2020, nonché dei relativi decreti di attuazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del 19/03/2020 Prot. 9209, per una corretta interpretazione e attuazione delle norme ha riepilogato i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida di seguito elencati.
Nello specifico per quanto di interesse della nostra area contrattuale:
· le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
· le carte di qualificazioni del conducente (CQC), aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogate di validità fino al 30 giugno 2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10.03.2020 Prot. 0000106, in corso di pubblicazione, e art. 103, comma 3, del DL 18/2020);
· i certificati di abilitazione professionale (CAP), in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020).
La proroga prevista della validità fino al 15 giugno 2020, è riconosciuta anche ai:
· permessi provvisori di guida, rilasciati in occasione del rinnovo della patente ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa (Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente -art. 59 della L. n. 120/2010-Sicurezza Stradale);
· agli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone (art. 115, comma 2, lettera b) D.lgs. n.285/1992 Codice della Strada).
Si invia in allegato la circolare ministeriale e l’avviso all’utenza della Direzione Generale per la Motorizzazione in oggetto.