24 Novembre 2010
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare 39 del 19 novembre 2010, ha ribadito la definizione di “lavoro congruo”, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Si fa riferimento esclusivamente a quanto disposto dall’articolo 1-quinquies del decreto legge5 ottobre 2004, n. 249, convertito con legge del 3 dicembre 2004, n. 291 e non ad eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali relative all’attuazione del cosiddetto “patto di servizio” che ha diverse finalità .
Un lavoro è definito congruo quando, oltre ad essere conforme alle conoscenze e alle qualifiche possedute, nonché ai compiti precedentemente svolti, è inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza e il luogo di lavoro si trova a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o in alternativa è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.